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STATUTO |
REGOLAMENTO |
COSTITUZIONE E CARATTERE
Articolo 1
1.
Il Gruppo Ciclistico Italiano Trapiantati D’Organo
Associazione non lucrativa d’utilità sociale (ONLUS) con sede in Quinto
di Treviso è costituita tra cittadini e cittadini trapiantati che
praticano lo sport del ciclismo a scopo di testimonianza. 2.
E’ apartitica, aconfessionale, interetnica, senza scopi di lucro,
informata ai principi etici ed a quelli dettati dall’ordinamento
giuridico dello Stato; svolge la propria attività nel settore Sociale
conformemente alla legge 11.08.91 e persegue unicamente finalità di
solidarietà sociale. |
COSTITUZIONE E CARATTERE
Articolo 1
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FINALITA’ / ATTIVITA’
Articolo 2
1
Sono finalità dell’Associazione la promozione e la formazione di
squadre di ciclisti Trapiantati d’organi e tessuti per la partecipazione
alle manifestazioni sportive e non, per testimoniare la qualità della
vita dopo il trapianto.
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FINALITA’ / ATTIVITA'
Articolo 2
1.
Per il raggiungimento dei suoi scopi il Gruppo Ciclistico Italiano
Trapiantati d’Organo: ·
Realizza l’organizzazione e la promozione di manifestazioni sportive
ciclistiche, agonistiche ed amatoriali. ·
Realizza manifestazioni sportive in unità d’azione con altre
Associazioni della donazione ed enti, nel rispetto dei compiti
istituzionali dell’associazione. ·
Partecipa a manifestazioni anche non ciclistiche che hanno per finalità
la cultura del trapianto. ·
Partecipa a convegni sulle tematiche della donazione e del trapianto
in unità d’azione con altre associazioni. ·
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SOCI Articolo 3
1.
Sono
soci coloro che presentano domanda d’inscrizione e collaborano con la
squadra alla divulgazione del trapianto terapeutico.
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SOCI
Articolo 3
La tessera
deve essere compilata in forma chiara e leggibile in ogni sua parte. 3.
Il rilascio all’iscritto della tessera, completata in ogni elemento
e corredata da copia dello Statuto e regolamento, deve essere effettuato
entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, L’inscrizione può
essere revocata in forma scritta.
·
Solo ai soci trapiantati è consentito l’uso della divisa sociale.
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STRUTTURE Articolo 4
1.
L’associazione si articola in un’unica struttura a livello
Nazionale. 2.
Ed ha i seguenti organi: L’Assemblea Consiglio
Direttivo Collegio dei
Revisori dei Conti Collegio dei
Probiviri 1
Tutte le cariche sono svolte in modo volontario e gratuito |
STRUTTURE
Articolo 4
1.
Gli organi statutari agiscono nell’ambito della propria competenza
che il mandato ricevuto dall’Assemblea. 2.
Impegnano l’Associazione solo se eletti regolarmente e come tali
operanti nella scrupolosa osservanza dello Statuto e del Regolamento. |
ASSEMBLEA
Articolo 5
1.
L’Assemblea rappresenta il massimo livello della vita associativa.
2.
L’Assemblea discute e approva la relazione sull’attività svolta
dal Consiglio anche sotto l’aspetto economico, programma l’attività
futura con i conseguenti criteri di spesa, elegge gli organi associativi
secondo le modalità fissate dal regolamento.
3.
L’assemblea è ordinaria e straordinaria.
4.
L’Assemblea ordinaria si distingue in elettiva ed intermedia. |
ASSEMBLEA
Articolo 5 1.
L’Assembla sono regolata dalle disposizioni di cui agli articoli
successivi del presente regolamento. |
ASSEMBLEA
Articolo 6
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ASSEMBLEA
Articolo 6
a)
Informare i soci sull’attività svolta con la relazione morale del
Consiglio Direttivo. b)
Sottoporre all’approvazione il bilancio consuntivo redatto in forma
patrimoniale ed economica accompagnato dalla relazione
dell’amministratore e da quella del Consiglio dei Revisori dei Conti. c)
Sottopone all’approvazione il bilancio di previsione e l’indirizzo
degli impegni futuri. d)
Elegge ogni 3 (tre) anni il Consiglio Direttivo, composto da almeno 5
(cinque) membri. e)
Elegge il Consiglio dei Revisori dei Conti, composto da 3 (tre)
membri. f)
Elegge il Consiglio dei Probiviri, composto da 3 (tre) membri. |
ASSEMBLEA
ELETTIVA
COMPOSIZIONE
E FUNZIONAMENTO Articolo 7:
1
L’Assemblea elettiva è formata, da tutti i soci maggiorenni e
rappresenta il massimo livello della vita associativa. 2
L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ogni tre anni o più
frequentemente su decisione del Consiglio medesimo. |
ASSEMBLEA
ELETTIVA
COMPOSIZIONE
E FUNZIONAMENTO Articolo 7:
1
Ogni Assemblea discute e vota: A
- la relazione morale del Consiglio. B – il
bilancio consuntivo, dopo aver preso atto della relazione dei Revisori dei
Conti C
– il bilancio di previsione. D
– il programma di politica associativa E –
l’elezione degli organi associativi, previa determinazione del numero
dei Consiglieri. G – ogni
altro argomento posto all’ordine del giorno o fatto proprio
dall’Assemblea a maggioranza. 2
La mancata approvazione della relazione morale o del bilancio
consuntivo provoca l’immediata decadenza del Consiglio e la nomina di un
commissario, che resta in carica 3 mesi prorogabile una sola volta, cura
l’amministrazione e convoca l’Assemblea per l’elezione dei nuovi
organi associativi. 3
Ogni Assemblea è validamente costituita: -IN
PRIMA CONVOCAZIONE con
la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto. decorsa
almeno un’ora dalla prima convocazione,con qualsiasi numero di presenti. 4
Ogni delegato ha diritto ad un solo voto. 5
L’Assemblea elegge: ·
Il
Presidente ·
Uno
o più Vice Presidente ·
Un
segretario ·
Uno
o più questori di sala ·
Tre
membri per la commissione verifica Poteri, per l’accreditamento soci. 6
Può partecipare al voto ed essere eletto solo il socio che risulta in
regola con il pagamento della quota sociale. 7
Le elezioni alle cariche associative avvengono con voto segreto, salvo
che l’Assemblea decida all’unanimità per il voto palese. 8
Proclamati gli eletti il Presidente dell’Assemblea li convoca entro
otto giorni per l’insediamento 9
Il verbale dell’Assemblea ,anche nell’ipotesi di registrazione
integrale, verrà redatto dal segretario, sottoscritto dal Presidente e
dal segretario, inserito nel libro dei verbali assembleari. |
ASSEMBLEA
INTERMEDIA
Articolo 8
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ASSEMBLEA
INTERMEDIA
Articolo 8
a.
- la relazione sull’attività svolta dal Consiglio Direttivo
nell’ultimo anno b.
- il bilancio consuntivo
dell’ultimo anno di attività c.
il bilancio preventivo annuale
PRENDE ATTO -Della
relazione dei revisori dei Conti sull’attività svolta. 2
L’ASSEMBLEA INTERMEDIA in particolare
VERIFICA: -
Lo stato di avanzamento delle attività svolte sulle indicazioni della
mozione finale -
REDIGE -
Un documento finale di valutazione delle attività svolta nell’anno
trascorso e di indicazioni e proposte per le attività dell’anno
successivo, sempre nello spirito della mozione finale della precedente
Assemblea elettiva. |
CONSIGLIO
DIRETTIVO
Articolo 9
1
Il Consiglio è costituito dal numero di membri stabilito
dall’assemblea e dura in carica un triennio, elegge:
2
Il Consiglio dà esecuzione alle deliberazione dell’ Assemblea,
intrattiene rapporti con gli organismi pubblici e privati. 3
Il Consiglio predispone il rendiconto delle entrate e delle spese
relative all'attività complessivamente prestata ed il bilancio di
previsione, corredati da una relazione esplicativa, degli indirizzi
futuri. |
CONSIGLIO
DIRETTIVO
Articolo 9
1
Il Consiglio è convocato dal Presidente con avviso scritto, inviato
con opportuno anticipo, recante l’ordine del giorno, la data. ora e
luogo della riunione. 2
Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della metà più
uno dei suoi membri, le decisioni sono valide se adottate dalla metà più
uno dei presenti al momento del voto, a Consiglio sempre validamente
costituito. 3
Non sono ammesse deleghe. 4
Il Consigliere assente senza giustificato motivo per tre sedute
consecutive è dichiarato decaduto e surrogato dal primo dei non eletti. 5
Ove i Consiglieri subentrati a decaduti o dimissionari giungano a
rappresentare la metà più uno dei componenti del consiglio, il
Presidente dichiara lo scioglimento dello stesso e convoca
l’Assemblea per una nuova elezione di esso. 6
In caso di impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice
Presidente o in mancanza anche di questo dal Consigliere più anziano di
inscrizione al gruppo. 7
L’Esecutivo attua le delibere consiliari e provvede nei casi
d’urgenza a prendere i provvedimenti necessari, da sottoporre
all’approvazione del consiglio nella seduta successiva. 8
Il Consigliere Segretario redige il
verbale che, alla seduta successiva, dopo emendamenti ed approvazione del
Consiglio, verrà trascritto nell’apposito libro verbali. 9
Il Consiglio verrà convocato almeno una volta ogni tre mesi, ovvero
più frequentemente secondo le rispettive esigenze. 10
I conti annuali verranno sottoposti al Consiglio entro il 15 Gennaio
di ogni anno dal consigliere amministratore unitamente alla relazione del
Collegio dei Revisori dei Conti. 11
Il Consiglio è responsabile di ogni spesa deliberata. Il Presidente deve convocare il Consiglio senza
indugi; in difetto, ciascun componente il Consiglio medesimo può
notificare la inadempienza al Presidente del Collegio dei Probiviri. |
PRESIDENTE
Articolo 10
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PRESIDENTE
Articolo 10
2.
Convoca
l’Assemblea, su deliberazione del Consiglio, e coordina l’attività di
esso. 3.
Quando
ritiene opportuno, interviene in sede giudiziaria a tutela dell’immagine
dell’Associazione. 4.
In
caso di impedimento il Presidente viene sostituito dal Vice presidente. |
REVISORE DEI CONTI
Articolo 11
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REVISORE DEI CONTI
Articolo 11
1.
Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri effettivi e due
supplenti che restano in carica per un triennio. 2.
Ogni componente è rieleggibile e può essere ricusato solo per giusta
causa. 3.
Il collegio elegge nel proprio seno il presidente nella prima riunione
di insediamento. 4.
A quest’ultimo è demandato il compito di redigere il verbale di
ogni seduta da far sottoscrivere a ciascun componente. 5.
Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ha l’obbligo della
convocazione del Collegio ed è responsabile della tenuta dei verbali. 6.
Non può assumere la carica di Revisore dei Conti colui che si trova
nelle condizioni previste dall’art.2382 del Codice Civile. 7.
In caso di decesso, rinuncia o decadenza di un componente del Collegio
subentra il supplente avente diritto per voto e/o età. 8.
Qualora il numero dei supplenti fosse insufficiente per assicurare la
composizione del Collegio, lo stesso viene integrato alla prima Assemblea
utile. 9.
La prestazione dei revisori dei Conti è svolta secondo le modalità
previste dall’art.2404 del Codice Civile, in modo volontario e gratuito. 10.
Le responsabilità dei revisori dei Conti sono quelle previste
dall’art.2407 del Codice Civile. 11.
I Revisori dei Conti devono assistere alle riunioni del consiglio
Direttivo, dell’esecutivo ed alle assemblee cui vanno invitati. |
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RISORSE
ECONOMICHE
Articolo 13
1
Il Gruppo Ciclistico Italiano Trapiantati d’Organo trae le sue
risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sua
attività da: a)
Contributi degli aderenti. b)
Contributi di privati. c)
Contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati
esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività e
progetti. d)
Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali. 2
I proventi da attività commerciali o produttive marginali sono
inseriti in apposita voce del rendiconto dell’Associazione;
l’Assemblea delibera sull’utilizzazione dei proventi che ,
obbligatoriamente, debbono essere destinati per la realizzazione delle
attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.E’
esclusa la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di
gestione, nonché fondi, riserve o capitali, durante la vita
dell’Associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non
siano imposte per legge. |
RISORSE
ECONOMICHE
Articolo 13
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DURATA DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 14
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DURATA DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 14
1.
L’Assemblea straordinaria per
lo scioglimento dell’Associazione viene convocata dal consiglio su
richiesta dei due terzi dei aventi diritto di voto. 2.
Il Presidente e l’Esecutivo restano in carica per gli adempimenti
relativi alla liquidazione dell’Associazione. |
MODIFICHE DELLO STATUTO
Articolo 15
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MODIFICHE
DELLO STATUTO
Articolo 15
1
L’Assemblea è convocata in seduta straordinaria, anche in sede
diversa da quella legale. 2
Ove ricorra lo stato di necessità, per intervenute modifiche
legislative od altro, il Consiglio provvede a nominare una commissione per
la modifica dello Statuto, con la prassi che ritiene più opportuna. 3
La stessa Commissione formulerà la proposta definitiva del nuovo
Statuto e la bozza del relativo regolamento di esecuzione da sottoporre
all’Assemblea straordinaria. |
NORME ATTUATIVE E
DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI
Articolo 16
1
Le norme di attuazione del presente statuto sono contenute nel
regolamento di esecuzione, che verrà approvato a maggioranza
dall’Assemblea ordinaria. 2
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme
stabilite dal Codice civile. |
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Il presente Statuto e Regolamento è stato
Approvato nell’Assemblea straordinaria e
ordinaria del 27 Gennaio 2002