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STATUTO

REGOLAMENTO

 

COSTITUZIONE E CARATTERE

Articolo 1

1.      Il Gruppo Ciclistico Italiano Trapiantati D’Organo Associazione non lucrativa d’utilità sociale (ONLUS) con sede in Quinto di Treviso è costituita tra cittadini e cittadini trapiantati che praticano lo sport del ciclismo a scopo di testimonianza.

2.      E’ apartitica, aconfessionale, interetnica, senza scopi di lucro, informata ai principi etici ed a quelli dettati dall’ordinamento giuridico dello Stato; svolge la propria attività nel settore Sociale conformemente alla legge 11.08.91 e persegue unicamente finalità di solidarietà sociale.

 

 

COSTITUZIONE E CARATTERE

Articolo 1

 

  1. L’Associazione è impegnata alla diffusione della validità del Trapianto terapeutico, e l’aiuto reciproco tra soci trapiantati.

 

 

FINALITA’ / ATTIVITA’

Articolo 2

 

1      Sono finalità dell’Associazione la promozione e la formazione di squadre di ciclisti Trapiantati d’organi e tessuti per la partecipazione alle manifestazioni sportive e non, per testimoniare la qualità della vita dopo il trapianto.

  1. Il Gruppo Ciclistico Italiano Trapiantati D’Organo è il primo gruppo Nazionale inscritto alla F.C.I. (Federazione Ciclistica italiana).
  2. Il Gruppo Ciclistico italiano Trapiantati d’Organo è il rappresentante Ufficiale delle manifestazioni ciclistiche Nazionali ed Internazionali riservati a quanti hanno ricevuto un trapianto d’organi o tessuto.
  3. L’attività dell’associazione si svolgerà secondo le norme del presente Statuto e Regolamento e nell’osservanza di quanto dispone lo statuto ed il regolamento della FCI alla qual è affiliato.
  4. Cura attività di aggiornamento e formazione per dirigenti e soci al fine di armonizzare gli interventi formativi su tutto il territorio
  5. Al fine del perseguimento delle attività istituzionali e di quelle ad esse strumentali, conseguenti e comunque, connesse il G.C.I.T.O. può compiere, in osservanza delle norme di legge, attività commerciali e produttive esclusivamente marginali, nel rispetto di quanto indicato nell’art. 10 n.5 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.460

FINALITA’ / ATTIVITA'

Articolo 2

 

1.       Per il raggiungimento dei suoi scopi il Gruppo Ciclistico Italiano Trapiantati d’Organo:

·         Realizza l’organizzazione e la promozione di manifestazioni sportive ciclistiche, agonistiche ed amatoriali.

·         Realizza manifestazioni sportive in unità d’azione con altre Associazioni della donazione ed enti, nel rispetto dei compiti istituzionali dell’associazione.

·         Partecipa a manifestazioni anche non ciclistiche che hanno per finalità la cultura del trapianto.

·         Partecipa a convegni sulle tematiche della donazione e del trapianto in unità d’azione con altre associazioni.

·          

 

      SOCI

    Articolo 3

 

1.      Sono soci coloro che presentano domanda d’inscrizione e collaborano con la squadra alla divulgazione del trapianto terapeutico.

  1. Solo i soci trapiantati in possesso della tessera federale FCI possono svolgere attività agonistica.
  2. Tutti i soci maggiorenni possono accedere alle cariche che sono elettive e non retribuite.
  3. Tutti i soci possono partecipare a manifestazioni ciclistiche amatoriali per divulgare la validità terapeutica del trapianto.

 

SOCI

Articolo 3

 

  1. All’atto dell’inscrizione il socio deve prendere conoscenza delle norme statutarie e del regolamento dell’associazione ed impegnarsi ad osservarle.
  2. L’inscrizione al G.C.I.T.O. deve essere richiesta per iscritto; per i minori di età è necessaria anche la sottoscrizione dei genitori o tutori.

La tessera deve essere compilata in forma chiara e leggibile in ogni sua parte.

3.       Il rilascio all’iscritto della tessera, completata in ogni elemento e corredata da copia dello Statuto e regolamento, deve essere effettuato entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, L’inscrizione può essere revocata in forma scritta.

  1. Il socio che svolge attività sportiva deve presentare certificazione medica attestante l’idoneità per il rilascio della tessera FCI.

·         Solo ai soci trapiantati è consentito l’uso della divisa sociale.

  • Ai fini dei diritti associativi fa fede la data di presentazione della domanda.

 

    STRUTTURE

    Articolo 4

 

1.             L’associazione si articola in un’unica struttura a livello Nazionale.

2.             Ed ha i seguenti organi:

L’Assemblea

Consiglio Direttivo

Collegio dei Revisori dei Conti

Collegio dei Probiviri

1         Tutte le cariche sono svolte in modo volontario e gratuito

STRUTTURE

Articolo 4

 

1.              Gli organi statutari agiscono nell’ambito della propria competenza che il mandato ricevuto dall’Assemblea.

2.              Impegnano l’Associazione solo se eletti regolarmente e come tali operanti nella scrupolosa osservanza dello Statuto e del Regolamento.

 

     ASSEMBLEA

     Articolo 5

 

    1.                L’Assemblea rappresenta il massimo livello della vita associativa.  

    2.                L’Assemblea discute e approva la relazione sull’attività svolta dal Consiglio anche sotto l’aspetto economico, programma l’attività futura con i conseguenti criteri di spesa, elegge gli organi associativi secondo le modalità fissate dal regolamento.

    3.            L’assemblea è ordinaria e straordinaria.

    4.         L’Assemblea ordinaria si distingue in elettiva ed intermedia.

 

 

ASSEMBLEA

Articolo 5

 

1.          L’Assembla sono regolata dalle disposizioni di cui agli articoli successivi del presente regolamento.

      ASSEMBLEA

      Articolo 6

  1. L’Assemblea è l’espressione fondamentale del Gruppo Ciclistico Italiano Trapiantati d’Organo.
  2. Convocata annualmente per gli obblighi di legge, ogni tre anni elegge gli organi associativi.

 

ASSEMBLEA

Articolo 6

  1. E’ costituita dai soci, è convocata annualmente con i mezzi più idonei, entro il 31 Marzo di ogni anno,con avviso di almeno quindici giorni di anticipo.
  2. La convocazione dovrà essere fatta indicando luogo, data, ed ora della convocazione e dell’ordine del giorno.
  3. Elegge il Presidente ed il Segretario che redige il verbale.
  4. Si svolge secondo le norme di cui all’articolo 6 dello Statuto e Regolamento e comunque dovrà:

a)      Informare i soci sull’attività svolta con la relazione morale del Consiglio Direttivo.

b)      Sottoporre all’approvazione il bilancio consuntivo redatto in forma patrimoniale ed economica accompagnato dalla relazione dell’amministratore e da quella del Consiglio dei Revisori dei Conti.

c)      Sottopone all’approvazione il bilancio di previsione e l’indirizzo degli impegni futuri.

d)      Elegge ogni 3 (tre) anni il Consiglio Direttivo, composto da almeno 5 (cinque) membri.

e)      Elegge il Consiglio dei Revisori dei Conti, composto da 3 (tre) membri.

f)       Elegge il Consiglio dei Probiviri, composto da 3 (tre) membri.

 

     ASSEMBLEA  ELETTIVA

COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

Articolo 7:

 

1         L’Assemblea elettiva è formata, da tutti i soci maggiorenni e rappresenta il massimo livello della vita associativa.

2         L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ogni tre anni o più frequentemente su decisione del Consiglio medesimo.

 

ASSEMBLEA  ELETTIVA

COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

Articolo 7:

1         Ogni Assemblea discute e vota:

A - la relazione morale del Consiglio.

B – il bilancio consuntivo, dopo aver preso atto della relazione dei Revisori dei Conti

C – il bilancio di previsione.

D – il programma di politica associativa

E – l’elezione degli organi associativi, previa determinazione del numero dei Consiglieri.

G – ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o fatto proprio dall’Assemblea a maggioranza.

2         La mancata approvazione della relazione morale o del bilancio consuntivo provoca l’immediata decadenza del Consiglio e la nomina di un commissario, che resta in carica 3 mesi prorogabile una sola volta, cura l’amministrazione e convoca l’Assemblea per l’elezione dei nuovi organi associativi.

3         Ogni Assemblea è validamente costituita:

-IN PRIMA CONVOCAZIONE

con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto.

-IN SECONDA CONVOCAZIONE

decorsa almeno un’ora dalla prima convocazione,con qualsiasi numero di presenti.

4         Ogni delegato ha diritto ad un solo voto.

5         L’Assemblea elegge:

·                       Il Presidente

·                       Uno o più Vice Presidente

·                       Un segretario

·                       Uno o più questori di sala

·                        Tre membri per la commissione verifica Poteri, per l’accreditamento soci.

6         Può partecipare al voto ed essere eletto solo il socio che risulta in regola con il pagamento della quota sociale.

7         Le elezioni alle cariche associative avvengono con voto segreto, salvo che l’Assemblea decida all’unanimità per il voto palese.

8         Proclamati gli eletti il Presidente dell’Assemblea li convoca entro otto giorni per l’insediamento

9         Il verbale dell’Assemblea ,anche nell’ipotesi di registrazione integrale, verrà redatto dal segretario, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, inserito nel libro dei verbali assembleari.

ASSEMBLEA  INTERMEDIA

Articolo 8

 1         L’Assemblea intermedia è convocata dal Consiglio Direttivo negli anni intermedi e deve essere convocata entro il 31 Marzo di ogni anno.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSEMBLEA  INTERMEDIA

Articolo 8

 1         L’Assemblea DISCUTE E APPROVA

a.       - la relazione sull’attività svolta dal Consiglio Direttivo nell’ultimo anno

b.        - il bilancio consuntivo dell’ultimo anno di attività

c.       il bilancio preventivo annuale

   PRENDE ATTO

 -Della relazione dei revisori dei Conti sull’attività svolta.

2         L’ASSEMBLEA INTERMEDIA in particolare

      VERIFICA:

-          Lo stato di avanzamento delle attività svolte sulle indicazioni della mozione finale

-          REDIGE

-          Un documento finale di valutazione delle attività svolta nell’anno trascorso e di indicazioni e proposte per le attività dell’anno successivo, sempre nello spirito della mozione finale della precedente Assemblea elettiva.

 

CONSIGLIO  DIRETTIVO

Articolo 9

 

1         Il Consiglio è costituito dal numero di membri stabilito dall’assemblea e dura in carica un triennio, elegge:

  •  il Presidente,
  •  il Vicepresidente
  •  conferiscono ad altri consiglieri incarichi specifici, tra cui quelli di Segretario e di Amministratore.

2         Il Consiglio dà esecuzione alle deliberazione dell’ Assemblea, intrattiene rapporti con gli organismi pubblici e privati.

3         Il Consiglio predispone il rendiconto delle entrate e delle spese relative all'attività complessivamente prestata ed il bilancio di previsione, corredati da una relazione esplicativa, degli indirizzi futuri.

CONSIGLIO  DIRETTIVO

Articolo 9

 

1         Il Consiglio è convocato dal Presidente con avviso scritto, inviato con opportuno anticipo, recante l’ordine del giorno, la data. ora e luogo della riunione.

2         Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi membri, le decisioni sono valide se adottate dalla metà più uno dei presenti al momento del voto, a Consiglio sempre validamente costituito.

3         Non sono ammesse deleghe.

4         Il Consigliere assente senza giustificato motivo per tre sedute consecutive è dichiarato decaduto e surrogato dal primo dei non eletti.

5         Ove i Consiglieri subentrati a decaduti o dimissionari giungano a rappresentare la metà più uno dei componenti del consiglio, il     Presidente dichiara lo scioglimento dello stesso e convoca l’Assemblea per una nuova elezione di esso.

6         In caso di impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente o in mancanza anche di questo dal Consigliere più anziano di inscrizione al gruppo.

7         L’Esecutivo attua le delibere consiliari e provvede nei casi d’urgenza a prendere i provvedimenti necessari, da sottoporre all’approvazione del consiglio nella seduta successiva.

8         Il Consigliere Segretario redige  il verbale che, alla seduta successiva, dopo emendamenti ed approvazione del Consiglio, verrà trascritto nell’apposito libro verbali.

9         Il Consiglio verrà convocato almeno una volta ogni tre mesi, ovvero più frequentemente secondo le rispettive esigenze.

10     I conti annuali verranno sottoposti al Consiglio entro il 15 Gennaio di ogni anno dal consigliere amministratore unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

11     Il Consiglio è responsabile di ogni spesa deliberata.

Il Presidente deve convocare il Consiglio senza indugi; in difetto, ciascun componente il Consiglio medesimo può notificare la inadempienza al Presidente del Collegio dei Probiviri.

PRESIDENTE

Articolo 10

 

  1. Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione.
  2. Convoca il Consiglio Direttivo e gli organi consultivi, adotta i provvedimenti d’urgenza indilazionabili, da sottoporre a ratifica dello stesso Consiglio Direttivo.
  3. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente secondo quanto previsto dal Regolamento.

 

PRESIDENTE

Articolo 10

 1.    Il Presidente presiede il Consiglio e l’Esecutivo e fissa d’intesa con questi, la periodicità delle riunioni ed il luogo delle stesse.

2.    Convoca l’Assemblea, su deliberazione del Consiglio, e coordina l’attività di esso.

3.    Quando ritiene opportuno, interviene in sede giudiziaria a tutela dell’immagine dell’Associazione.

4.    In caso di impedimento il Presidente viene sostituito dal Vice presidente.

 

REVISORE DEI CONTI

Articolo 11

  1. Il Collegio dei Revisori dei conti svolge le funzioni previste dagli articoli 2403 e 2406 del Codice Civile, e quindi controlla, a livello di competenza, l’amministrazione               dell’Associazione, accerta la regolare tenuta della contabilità e vigila sul corretto utilizzo dei mezzi finanziari secondo i fini associativi.
  2. Redige apposita relazione da allegare al rendiconto, con cui viene espresso un parere di merito e di controllo.

 

REVISORE DEI CONTI

Articolo 11

1.                Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri effettivi e due supplenti che restano in carica per un triennio.

2.                Ogni componente è rieleggibile e può essere ricusato solo per giusta causa.

3.                Il collegio elegge nel proprio seno il presidente nella prima riunione di insediamento.

4.                A quest’ultimo è demandato il compito di redigere il verbale di ogni seduta da far sottoscrivere a ciascun componente.

5.                Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ha l’obbligo della convocazione del Collegio ed è responsabile della tenuta dei verbali.

6.                Non può assumere la carica di Revisore dei Conti colui che si trova nelle condizioni previste dall’art.2382 del Codice Civile.

7.                In caso di decesso, rinuncia o decadenza di un componente del Collegio subentra il supplente avente diritto per voto e/o età.

8.                Qualora il numero dei supplenti fosse insufficiente per assicurare la composizione del Collegio, lo stesso viene integrato alla prima Assemblea utile.

9.                La prestazione dei revisori dei Conti è svolta secondo le modalità previste dall’art.2404 del Codice Civile, in modo volontario e gratuito.

10.             Le responsabilità dei revisori dei Conti sono quelle previste dall’art.2407 del Codice Civile.

11.             I Revisori dei Conti devono assistere alle riunioni del consiglio Direttivo, dell’esecutivo ed alle assemblee cui vanno invitati.

 PROBIVIRI

Articolo 12

  1. Il collegio dei probiviri giudica al proprio livello, in maniera formale:

-      Sulle denuncie del presidente o del Consiglio Direttivo.

-      Sui ricorsi contro membri del Consiglio Direttivo.

3         In grado di appello decide sui ricorsi presentati.

4         La decisione del Collegio dei Probiviri è inoppugnabile ed esecutiva.

 

 PROBIVIRI

Articolo 12

1          Il collegio dei probiviri è costituito da tre membri effettivi e due supplenti eletti tra i soci di provata conoscenza dell’Associazione.

2          Ogni componente resta in carica per un triennio, è rieleggibile e può essere ricusato solo per giusta causa.

3          Il Collegio elegge nel proprio seno il presidente nella prima riunione di insediamento.

4          La prestazione dei Probiviri è svolta secondo le modalità previste, in modo volontario e gratuito.

5          Questi ha l’obbligo di convocare il Collegio stesso ove abbia materia di che giudicare. Al Presidente è demandato il compito di redigere il verbale di ogni seduta da far sottoscrivere a ciascun membro.

6          In caso di decesso, decadenza o rinuncia di un componente del Collegio subentra il supplente avente diritto per voto.

7          Ogni componente del Collegio può essere ricusato per gravi motivi, in analogia a quanto disposto dall’art.52 del Codice civile.

8          Il Collegio giudica a maggioranza sia in primo che in secondo grado, sulle istanze pervenutegli per inscritto, corredate dai mezzi di prova,a pena la nullità; deposita la decisione non oltre il novantesimo giorno dall’apertura del giudizio.

9         Il Collegio dei probiviri giudicherà secondo equità con rispetto del contraddittorio, previo esperimento del tentativo del componimento amichevole della vertenza e/o controversia.

10     Le parti dovranno comparire personalmente, con facoltà di farsi assistere da patrocinatori.

11     La decisione verrà comunicata per iscritto alle parti.

12      Sono illeciti associativi:

-          la non osservanza delle norme statutarie e regolamentari.

-          ogni comportamento che evidenzia la mancanza di reciproco rispetto fra i responsabili.

-         Le sanzioni applicabili, in base al livello di gravità sono:

a)   richiamo o censura

b)   sospensione temporanea dall’incarico

c)   destituzione dall’incarico

d)   destituzione completa da ogni incarico istituzionale e rappresentativo.

RISORSE  ECONOMICHE

Articolo 13

1         Il Gruppo Ciclistico Italiano Trapiantati d’Organo trae le sue risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sua attività da:

a)      Contributi degli aderenti.

b)      Contributi di privati.

c)      Contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività e progetti.

d)      Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

2         I proventi da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del rendiconto dell’Associazione; l’Assemblea delibera sull’utilizzazione dei proventi che , obbligatoriamente, debbono essere destinati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.E’ esclusa la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte per legge.

RISORSE  ECONOMICHE

Articolo 13

  1. Il contributo dei Soci (quota)  sarà proposta annualmente dal Consiglio Direttivo all’Assemblea, in base al programma da svolgere.
  2. Le spese sostenute dai soci, nell’adempimento di specifici mandati sono a carico dei Consiglio.
  3. Ogni struttura deve tenere e conservare una chiara ed aggiornata documentazione dei movimenti economici rispondente ai requisiti di chiarezza e di aderenza alle norme in vigore.

DURATA DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 14

 

  1. Il G.C.I.T.O. ha durata illimitata; il suo scioglimento può essere deliberato esclusivamente dall’Assemblea convocata in via straordinaria, con la maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto al voto.
  2. L’Assemblea straordinaria, che delibera lo scioglimento dell’associazione, delibera inoltre la devoluzione delle eventuali attività residue ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

 

DURATA DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 14

 

1.          L’Assemblea straordinaria  per lo scioglimento dell’Associazione viene convocata dal consiglio su richiesta dei due terzi dei aventi diritto di voto.

2.          Il Presidente e l’Esecutivo restano in carica per gli adempimenti relativi alla liquidazione dell’Associazione.

MODIFICHE DELLO STATUTO

Articolo 15

 

  1. Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dall’assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

 

 MODIFICHE DELLO STATUTO

Articolo 15

 

1         L’Assemblea è convocata in seduta straordinaria, anche in sede diversa da quella legale.

2         Ove ricorra lo stato di necessità, per intervenute modifiche legislative od altro, il Consiglio provvede a nominare una commissione per la modifica dello Statuto, con la prassi che ritiene più opportuna.

3         La stessa Commissione formulerà la proposta definitiva del nuovo Statuto e la bozza del relativo regolamento di esecuzione da sottoporre all’Assemblea straordinaria.

NORME ATTUATIVE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

Articolo 16

1         Le norme di attuazione del presente statuto sono contenute nel regolamento di esecuzione, che verrà approvato a maggioranza dall’Assemblea ordinaria.

2         Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme stabilite dal Codice civile.

 

 

Il presente Statuto e Regolamento è stato

Approvato nell’Assemblea straordinaria e

ordinaria del 27 Gennaio 2002